Sovraindebitamento

Tutti i soggetti per i quali sussiste uno squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio prontamente liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento a norma del Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942 e s.m. e i. art. 28 (R.D. 267 del 16 marzo 1942 e succ. modifiche artt.1 e 28) e della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II – Sezione I, come integrata e modificata con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (modifiche entrate in vigore il 18 gennaio 2013) (Legge n.3 del 27-1-2012 con successive modifiche)

 

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267 (piccoli imprenditori, professionisti), di seguito chiamati “debitori” e i privati in genere, di seguito chiamati “consumatori”. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della legge fallimentare sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre
requisiti per essere soggetto a fallimento):

 

  1. avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  2. avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000

 

Le procedure attuabili sono:

 

  • l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto
    dal debitore/consumatore;
  • il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori
    (strumento riservato ai soli consumatori)
  • la liquidazione del patrimonio, comportante la liquidazione di tutti i beni, che può essere chiesta
    sia dal debitore che dal consumatore.

 

Occorre precisare che sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore. L’accordo richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti. La procedura intesa all’Accordo con i creditori comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. Analogo scopo ha il Piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è previsto l’accordo preventivo con i creditori: il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del Tribunale e ai creditori rimane la possibilità di impugnare il decreto di omologazione.

 

Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l’eventuale cessione di propri crediti futuri e
attraverso la prestazione di garanzie da parte di terzi. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l’accordo o il piano che egli propone sia realizzabile. Qualora sia necessario a tal fine l’intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire
il loro consenso scritto con l’indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.

 

Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l’omologazione (cioè il provvedimento del Giudice che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori). L’omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch’essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso. Con il decreto che fissa l’udienza il Giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive in caso di proposizione di un “accordo” mentre può sospendere le stesse in caso di proposizione di un “piano del consumatore” (solo qualora “la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano”).

 

 

 

 

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